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Calano gli interessi di mora sulla cartella esattoriale a partire dal 15 maggio 2017.

L’Agenzia delle Entrate comunica, con il provvedimento del 4 aprile 2017, che a partire da maggio 2017 gli interessi di mora applicati alla cartella esattoriale scendono dall’attuale 4,13% al 3,50%.

Il nuovo tasso degli interessi di mora che verrà applicato alle cartelle di pagamento, sarà aggiornato annualmente dal Ministero delle Finanze e comunicato dall’Agenzia delle Entrate prendendo come riferimento la media dei tassi bancari attivi.

Pertanto, gli interessi di mora applicati in caso di ritardo nel pagamento della cartella esattoriale oltre i 60 giorni dalla notifica, saranno del 3,50% a partire dal 15 maggio 2017.

E’ una ottima notizia per i cittadini venire a conoscenza dei famigerati interessi di mora applicati nel caso di ritardato pagamento della cartella esattoriale.

Quindi calano i tassi di interesse sul ritardato pagamento delle cartelle esattoriali oltre le scadenze previste per i pagamenti, ora il tanto biasimato Ente Riscossore Equitalia S.p.A. dovrà adeguarsi alla riduzione, ma soprattutto indicare con esattezza, nella cartella di pagamento che notifica ai contribuenti, il calcolo degli interessi di mora.

Già sul punto si era espressa la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24933/2016, a fronte degli interessi poco chiari applicati da Equitalia.

Il contribuente quando legge una cartella esattoriale solitamente non è in grado di comprendere le causali di tutte le voci in essa indicate, e ciò, non per sua ignoranza ma perché priva del calcolo stesso.

In effetti la cartelle celano spesso al loro interno delle spese che non trovano giustificazione espressa in alcuna norma, in altri casi invece non rendono chiare le modalità di calcolo e questo è il caso degli interessi applicati.

Ebbene, le cartelle esattoriali riportano solo il totale dovuto a titolo di interessi senza specificare il tasso applicato e le modalità di calcolo e pertanto per il contribuente risulta  difficoltoso verificare la correttezza del calcolo e quindi di difendersi adeguatamente.

Tale prassi è in conflitto con il principio di trasparenza e del diritto di difesa del contribuente e quindi in contrasto con l’obbligo di motivazione previsto dall’art. 7 della L. 212/2000 (statuto del contribuente). L’obbligo di motivazione impone all’agente riscossore di indicare il periodo al quale si riferiscono gli interessi ed il criterio di calcolo per ciascun anno di riferimento.

In assenza di tali indicazioni è impossibile il controllo sulla legittimità della pretesa e perciò il contribuente non è in grado di verificare l’iter seguito per l’applicazione degli interessi.

Speriamo che con questa nuova norma, recante la riduzione degli interessi, i contribuenti morosi possano essere meno tartassati a causa degli importi esorbitanti alle quali non hanno potuto far fronte, ma soprattutto che l’ente riscossore Equitalia dovrà indicare il calcolo degli stessi nella cartella esattoriale.