Scritto da Walter Cillaroto

Niente IVA sulla tariffa rifiuti prevista dall'art. 49 del d.lgs. 22/1997, trattandosi di un'entrata tributaria e non corrispettiva di un servizio.

La Suprema Corte di Cassazione, III sezione civile, nell'ordinanza n. 5627/2017 ha ribadito l’illegittimità dell’Iva sulla tassa sui rifiuti, e già in precedenza si era espressa con la sentenza n. 5078/2016, la sentenza n. 238/2009 e l’ordinanza n. 64/2010 dichiarando che l'IVA non può essere applicata su una tassa, perché la legge vieta il principio della doppia imposizione.

Pertanto rimangono esenti da IVA le attività del gestore svolte per conto del Comune, anche se comportano la riscossione di diritti, di canoni o di contributi; non può negarsi, sostanzialmente, che sia per la TARSU che per la TIA, il soggetto attivo del prelievo è il Comune, anche se affidi a terzi l'accertamento e la riscossione dei prelievi.

Per richiedere la restituzione dell'imposta si applica il termine decennale di prescrizione e non quello breve quinquennale.

Il contribuente prima di presentare la domanda di rimborso dell’iva sulla tassa dei rifiuti, deve verificare alcuni requisiti:

1) se il Comune, a cui è stata pagata la tassa dei rifiuti, ha applicato la Tarsu, non spetta alcun rimborso perché sulla TARSU, ai sensi del D.Lgs.  507/93, non è prevista l'applicazione dell'IVA;

2) se nel Comune è stata applicata la Tassa sui rifiuti TIA, e soprattutto che tipo di tariffa è stata adottata, se Tia1 o Tia2, in quanto per legge, l'articolo 14, Dl 78/2010, ha sancito per la TIA2 la natura prettamente patrimoniale, quindi assoggettabile a Iva.

3) se il gestore dei rifiuti o altre municipalizzate hanno applicato sulla Ta.Ri (Tariffa rifiuti) l’Iva del 10%.

Solo dopo dette verifiche, il contribuente potrà presentare la domanda di rimborso dell’Iva pagata e non dovuta sulla tassa dei rifiuti e dovrà allegare, a tal fine, tutte le fatture, i bollettini, le comunicazioni e le ricevute attestanti il pagamento del tributo con l'applicazione dell’Iva.

Si precisa che la domanda di restituzione degli utenti è limitata al recupero della sola quota-fatturata corrispondente all'ammontare dell'IVA e non si estende pertanto alle altre componenti tributarie-tariffarie in relazione alle quali soltanto gli utenti vengono ad assumere la posizione di contribuenti. 

Leggi la sentenza n. 5627/2017 pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione completa del modulo di richiesta rimborso.

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